I casi a cui si applica il reverse charge o inversione contabile dal 2015, sono contenuti nell’art. 17 del Dpr 633/72.

Reverse Charge per le operazioni di soggetti comunitari ed extra-comunitari
I primi tre commi dell’art. 17 individuano chi è debitore di imposta nei confronti dello Stato Italiano per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nei confronti di soggetti passivi residenti, sia che si tratti di soggetti cedenti o prestatore:
– residenti in paesi facenti parte della Comunità Europea
– residenti in paesi extra europei
– Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (sia comunitari che extra-comunitari)  nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si applica il Reverse Charge o inversione contabile, gli obblighi relativi al versamento dell’Imposta si spostano in capo al cessionario o committente .
– Se l’operazione rilevante in Italia è effettuata da un soggetto passivo comunitario, il cessionario o committente soggetto passivo e residente in Italia adempie l’obbligo di versamento dell’imposta mediante integrazione della fattura, applicando l’Iva secondo l’aliquota dovuta e registrando la fattura sia nel registro delle fatture emesse e/o corrispettivi e nel registro degli acquisti.
Se invece l’operazione rilevante in Italia è effettuata da un soggetto passivo extra- comunitario,  il cessionario o committente soggetto passivo e residente in Italia adempie l’obbligo di versamento dell’imposta mediante emissione di un’auto-fattura, applicando l’Iva secondo l’aliquota dovuta e registrando l’auto-fattura sia nel registro delle fatture emesse e/o corrispettivi e nel registro degli acquisti.

Reverse charge nazionale

Normalmente debitore d’imposta è chi effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio imponibile, lo stabilisce il primo comma dell’art. 17, che precisa che detti soggetti devono versare l’imposta all’erario cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19 (imposta assolta sugli acquisti).
Con la motivazione di volere combattere comportamenti fraudolenti di soggetti a rischio di evasione, il legislatore ha previsto il Reverse Charge per diverse operazioni interne.
Dopo l’approvazione della legge di Stabilità 2015, e la modifica dell’art. 17, i casi a cui si applica il Reverse Charge o inversione contabile sono i seguenti:
il quinto  comma dell’articolo 17 in commento, prevede che in deroga a quanto previsto dal primo comma, debitore di imposta è il cessionario se soggetto passivo di imposta per le seguenti cessioni di beni o prestazioni di servizi:
– le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonche’ per lecessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi
e il sesto comma estende la medesima disposizione:
a) alle prestazioni di servizi (diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
(a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassasulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei loro ‘componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita’ che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a)
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita’ 47.11.1), supermercati (codice attivita’ 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita’ 47.11.3).
Attenzione alla entrata in vigore e periodo di applicazione: La L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – ha disposto (con l’art. 1, comma 631) che le modifiche di cui al comma 6, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies) del presente articolo sono applicabili per un periodo di quattro anni.

Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 632) che l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 6, lettera d-quinquies) del presente articolo è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.

Con il reverse charge debitore di imposta è il cessionario

In caso di applicazione del Reverse Charge il cedente emette fattura senza addebito d’imposta, con  l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale riferimento al comma dell’art. 17 DPR 633/72 in commento.

Il cessionario  deve integrare detta fattura  con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere registrarla nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.