Con l’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act, non sarà più possibile stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. Inoltre, dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applicherà ai rapporti di collaborazione esclusivamente personali, continuativi, di contenuto ripetitivo, le cui modalità di esecuzione siano stabilite dal committente, anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro. Concessa ai committenti-datori di lavoro la possibilità di regolarizzare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o con partita IVA. A tal fine è stata aumentata la copertura finanziaria di 40/50 milioni di euro.

Con un aumento della dote di 40/50 milioni di euro, l’operazione di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi supera le perplessità espresse dalla Ragioneria di Stato, consentendo al Governo di trasmettere alle Commissioni parlamentari il terzo decreto legislativo di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183. Lo schema di decreto legislativo attua la previsione dell’articolo 1, comma 7, lettere a), b), d), h), i) della citata legge n. 183 e rivede pressochè tutte le vigenti tipologie contrattuali, con l’abrogazione dei testi che attualmente le disciplinano e la loro totale riscrittura.
Il testo, approvato in prima lettura nel Consiglio dei Ministri del 20 febbraio scorso, ha suscitato le perplessità della Ragioneria che considerava insufficienti le risorse stanziate dalla legge di Stabilità 2015 a favore dei datori di lavoro che assumono dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, nell’ipotesi alquanto probabile che a quelle risorse si attinga anche per assumere lavoratori precedentemente impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto nonché i collaboratori con partita IVA ricadenti nel particolare regime dell’articolo 69-bis dl Dlgs. n. 276/2003. Tanto più che lo schema di decreto in predicato introduce una forma di sanatoria, assai appetibile, a favore dei datori di lavoro che regolarizzano queste forme contrattuali.
Lo schema di decreto che il Governo si accinge a trasmettere alle Commissioni di Camera e Senato, che avranno trenta giorni di tempo per esprimere un parere, peraltro non vincolante, abroga i commi da 61 a 69-bis del Dlgs. n. 276 del 2003, che rimarranno in vigore solo con riferimento ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso ossia al giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con l’entrata in vigore del decreto di riordino non sarà, pertanto, più possibile stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa “a progetto”. Inoltre, dal primo gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applicherà ai rapporti di collaborazione esclusivamente personali, continuativi, di contenuto ripetitivo, le cui modalità di esecuzione siano stabilite dal committente, anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro.
Solo le collaborazioni coordinate e continuative che non rientrano in questa previsione saranno sottratte agli obblighi ed agli adempimenti propri del lavoro dipendente. Da questa regola lo schema di decreto esclude comunque:
  • le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in considerazione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore
  • le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali
  • le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni
  • le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I .
Al di là delle fattispecie sopra elencate, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa potranno ancora essere stipulati se ricorrono quegli indici di personalità, continuità, coordinazione, funzionalità, che consentono di riconoscere al contratto una effettiva natura di lavoro autonomo e di ricondurlo sotto l’egida protettiva dell’articolo 409 del codice di procedura civile che estende il processo di cognizione per le controversie in materia di lavoro subordinato ai “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Per agevolare il passaggio dal precedente al nuovo regime e nell’ottica indicata dal Governo di privilegiare una occupazione maggiormente stabile, ai committenti-datori di lavoro introduce la possibilità di regolarizzare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o con partita iva, purché entro il 31 dicembre 2015 e a condizione che :
  • i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione presso una delle sedi di conciliazione o di certificazione rinunciando a qualsiasi possibile pretesa inerente la qualificazione del rapporto di lavoro pregresso
  • che il datore di lavoro non recedano dal contratto nei dodici mesi successivi all’assunzione, salvo che ciò avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.