Con il nuovo regime forfettario per i contribuenti minimi, viene determinata la soppressione dei regimi “di favore” vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato) ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti. Opererà come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l’ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.  Per i contribuenti che nel 2014 avevano optato per altri regimi agevolati, nel 2015 si aprono varie possibilità che vediamo di analizzare nel proseguio insieme ad altre disposizioni previste dalla norma.
Per i soli soggetti esercenti attività d’impresa che applicano il regime forfetario (o forfettario) è prevista la possibilità di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato, che consente di non considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (previsto dalla Legge 233/90), pertanto non dovranno versare i contributi sul reddito minimale, ma potranno adottare una modalità di determinazione del contributo dovuto a percentuale sul reddito dichiarato, applicando le aliquote contributive ordinarie .

Il regime applicabile ad eventuali collaboratori familiari sarà coerente con quello scelto dal titolare d’impresa.

Al fine di intercettare e gestire i soggetti che scelgono di uscire, volontariamente, dal regime ordinario per confluire in quello agevolato, è prevista la costruzione, in INPS, di un canale telematico di comunicazione, parallelo a quello attualmente esistente. Detto canale verrebbe attivato solo a seguito di dichiarazione dell’utente interessato che, ove scelga di avvalersi del regime agevolato, compilerà l’apposita dichiarazione che sarà resa disponibile on line dall’Istituto e che dovrà essere inviata all’Istituto stesso, entro il 28 febbraio di ogni anno .

A seguito della comunicazione di entrata nel regime agevolato , i soggetti interessati dal nuovo calcolo vengono incanalati in un regime contributivo a sola percentuale (escludendo il contributo fisso), in cui hanno diritto di rimanere fino al mantenimento delle condizioni di entrata.
Una volta persi detti requisiti, viene meno anche il regime contributivo agevolato, al quale non sarà più possibile accedere.

Qualora si riscontrasse a consuntivo il mancato possesso dei requisiti di accesso all’origine, l’agevolazione previdenziale già concessa viene annullata, senza possibilità di accedervi in futuro con conseguente recupero della contribuzione che sarebbe stata dovuta in base al regime ordinario.

Trattandosi di regime speciale, per i soggetti che decidono di avvalersene vengono meno le agevolazioni previste dalle norme di carattere generale per gli over 65 e per gli under 21.

Mantenendosi la consueta parametrazione al reddito minimale ai fini dell’accreditamento del periodo contributivo, in caso di versamenti inferiori alla contribuzione dovuta sul reddito minimale, non sussisterà la totale copertura annua.

Specifica disciplina di vantaggio per i contribuenti che iniziano una nuova attività (start up)

All’interno del nuovo regime forfetario, viene prevista una specifica disciplina di vantaggio per le nuove attività , ovvero per l’anno di inizio dell’attività e per i 2 successivi viene applicata unariduzione del reddito imponibile in misura di 1/3 .

A tal fine per poter beneficiare del regime è necessario che, in sede di inizio attività:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto,l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per il regime forfetario.

Passaggio tra vari regimi agevolati dal 2014 al 2015

Il comma 33 dell’art. 9 prevede l’abrogazione dei seguenti regimi:
  • Regime dei minimi (DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2)
  • Regime contabile agevolato (DL 98/2011 art. 27 comma 3)
  • Regime nuove iniziative ( Legge 388/2000 art. 13)

A partire dal 2015 , i soggetti che nel 2014 hanno applicato uno dei sopra elencati regimi, in possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del nuovo regime forfetario, e salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario .

Tuttavia è prevista una clausola di salvaguardia che consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del DL n. 98 del 2011 (regime dei Minimi), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale, ovvero non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del 35° anno di età).

Riassumendo quanto previsto dai commi 32, 33, 34 e 35 dell’art. 9 della Legge di Stabilità 2015:

Regime applicato nel 2014 Regime che si potrà applicare nel 2015
Regime dei minimi
(DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2)
  • Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall’art. 9 comma 1
  • Nuovo regime forfetario start-up, se si trovano nel primo triennio di attività
  • Possono continuare a rimanere nel Regime dei minimi fino alla sua naturale scadenza, ovvero fino al termine del quinquiennio dall’inizio dell’attività o fino al compimento del 35° anno di età
  • Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)

Regime contabile agevolato
(DL 98/2011 art. 27 comma 3)

  • Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall’art. 9 comma 1
  • Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)
Regime delle nuove iniziative
(Legge 388/2000 art. 13)
  • Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall’art. 9 comma 1
  • Nuovo regime forfetario start-up, se si trovano nel primo triennio di attività
  • Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)