In base alla nuova formulazione dell’art. 17-ter del DPR 633/72, lo split payment si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni cioè:

  • l’insieme degli enti e delle società indicate nell’elenco che l’Istat pubblica ogni anno entro il 30 settembre;
  • le Autorità indipendenti;
  • le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001.

Con la manovra correttiva 2017 (D.l. 50/2017) il meccanismo dello split payment è stato esteso anche:

  • alle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • alle società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
  • alle società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società
  • alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Il decreto MEF del 27.6.2017  ha stabilito che ai fini dell’individuazione delle pubbliche amministrazioni:

  • in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto Economico consolidato, individuate dall’ISTAT nell’elenco pubblicato nella G.U. 229 del 30.09.2016;
  • per le operazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2018, le nuove disposizioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’ISTAT nell’elenco pubblicato nella G.U. entro il 30.09 dell’anno precedente;

Per quanto riguarda l’individuazione delle società il decreto MEF del 27.6.2017  ha stabilito che:

  • in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni si applicano alle società controllate/incluse nell’indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.04.2017;
  • per le operazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2018, le nuove disposizioni si applicano alle società controllate/incluse nell’indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30.09 dell’anno precedente.

Il dipartimento delle Finanze ha reso disponibile sul suo sito internet gli elenchi delle Pubbliche amministrazioni e delle società interessate all’applicazione dello split payment.

Una novità della manovra correttiva 2017, è la possibilità per cedenti/prestatori di chiedere ai cessionari/committenti un documento che attesti la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment. Una volta in possesso di tale attestazione, i cedenti/prestatori sono tenuti all’applicazione dello split payment .

Infine, il D.l. 50/2017 ha abrogato il comma 2 dell’art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l’obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d’imposta.
Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.

I problemi che lo split reca ai fornitori

Come si puo’ vedere l’intreccio delle norme emanate sotto la bandiera della lotta all’evasione metterà in difficoltà professionisti e fornitori della PA che tutto sono tranne che evasori, e quindi si pensa che la norma serva di piu’, come spesso accade, a far fare cassa allo Stato con i soldi di chi le imposte già le paga.

Professionisti e imprese che lavorano con le PA e collegate si troveranno costantemente a credito con la magra consolazione che potranno avere il rimborso con procedure accellerate.

Anche le speranze che un tale meccanismo possa avere vita breve sono sfumate dopo che la Corte Costituzionale con sentenza n. 145/2016 ha dichiarato lo split payment legittimo e  anche la Comunità Europea ha autorizzato l’Italia ad adottare lo split payment fino al 30 giugno 2020, subordinando l’autorizzazione alla richiesta di  presentazione di una relazione sullo stato dei rimborsi Iva e sui tempi medi di rimborso, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della misura. La relazione dovrà anche quantificare il recupero di evasione.